Il DPCM del 3 novembre 2020 che sostituisce il precedente del 24 ottobre e in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 cita, tra le attività formative che possono continuare a svolgersi in presenza la formazione in materia di salute e sicurezza, nello specifico evidenziato nell’articolo 1, comma 9, lettera s.
Tale articolo ribadisce che, pur preferendo la modalità in videoconferenza, per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile la modalità “in presenza” durante le prove pratiche dei corsi di formazione (corsi di primo soccorso, corsi antincendio, etc..) purchè siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali:
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- lavaggio frequente delle mani;
- garanzia dell’igiene delle superfici
A tal proposito la Regione Marche con Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020, in vigore dal 4 novembre al 4 dicembre 2020, ha disposto che i soggetti che erogano corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 svolgano i corsi teorici con modalità a distanza, rimanendo possibile in presenza lo svolgimento delle parti pratiche.
Ordinanza Regione Marche 2 novembre 2020