Corsi di formazione per lavoratori
L’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici cui sono sottoposti.
L’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012, ha integrato il suddetto art. 37, definendo in maniera più compiuta:
i requisiti dei docenti dei corsi (esperienza almeno triennale nel campo della sicurezza sul lavoro)
l’organizzazione della formazione (organizzatore, responsabile del corso, frequenza minima del 90% monte ore, etc…)
la metodologia di insegnamento
articolazione del percorso formativo (in base alle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007)
i corsi di aggiornamento quinquennali
la formazione pregressa
le caratteristiche della formazione e-learning
Prima di tutto è necessario verificare a quale macrocategoria di rischio appartiene la mansione del lavoratore coinvolto nella formazione. Per questo motivo invitiamo le aziende a verificare nelle tabelle ATECO 2002-2007 se la mansione del lavoratore è inserita all’interno del basso, medio o alto rischio.
BASSO RISCHIO
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 può essere effettuata solo per le 4 ore di rischi generici e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale. La Duesseti può erogare anche corsi di formazione e-learning tramite la piattaforma on line.
MEDIO RISCHIO
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 può essere effettuata solo per le 4 ore di rischi generici e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale. La Duesseti può erogare anche corsi di formazione e-learning tramite la piattaforma on line.
RISCHIO ELEVATO
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 può essere effettuata solo per le 4 ore di rischi generici e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale. La Duesseti può erogare anche corsi di formazione e-learning tramite la piattaforma on line.
Corsi di formazione per Preposti
La figura del preposto, individuata all’art. 2 comma 1 lett. e) del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), non richiede necessariamente un atto di nomina formale all’interno delle aziende poiché un qualunque soggetto può svolgere “di fatto” il ruolo del Preposto (v. art. 299 del D.Lgs. 81/08). La giurisprudenza, oramai consolidata, afferma che il preposto è la persona che all’interno di un’azienda ha il compito di vigilare sull’operato dei lavoratori, è colui che gestisce il lavoro di una o più persone. Spesso viene identificato con il “capo reparto”, “capo squadra”, “capo cantiere”, ma in alcuni casi il preposto può essere identificato in qualunque lavoratore che, facendosi garante della sicurezza di altri lavoratori, assume un ruolo di coordinamento e controllo delle varie attività (da qui la definizione di “preposto di fatto”). Si consideri inoltre che il preposto, insieme al Datore di Lavoro e al Dirigente, è un soggetto che può assumere responsabilità penali in materia di sicurezza.
L’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede una formazione obbligatoria per tale figura. L’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012, ha integrato il suddetto art. 37, definendo in maniera più compiuta:
i requisiti dei docenti dei corsi (esperienza almeno triennale nel campo della sicurezza sul lavoro)
l’organizzazione della formazione (organizzatore, responsabile del corso, frequenza minima del 90% monte ore, etc…)
la metodologia di insegnamento
l’articolazione del percorso formativo (identico per tutte le aziende)
i corsi di aggiornamento quinquennali
la formazione pregressa
le caratteristiche della formazione e-learning
In questo caso non sarà necessario individuare la tipologia di rischio in quanto sia il corso base che l’aggiornamento sono identici per tutte le categorie di rischio. Vale solo la pena ricordare che l’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che il percorso formativo dei Preposti deve comprendere anche la formazione per i lavoratori.
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 può essere effettuata solo per alcuni argomenti del corso base (punti da 1 a 5 del punto 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale. La Duesseti può erogare anche corsi di formazione e-learning tramite la piattaforma on line.
Corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 prevede che in tutti i comparti lavorativi venga eletto o designato (a seconda se l’azienda supera o meno le quindici unità) un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il cui compito principale è quello di farsi portavoce delle problematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro nei confronti dell’azienda. L’art. 37 comma 11 dello stesso D.Lgs. 81/08 prevede corsi di formazione obbligatoria per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per una durata complessiva di 32 ore e aggiornamenti annuali di 4 ore (per aziende fino a 50 lavoratori) e 8 ore (per aziende che superano i 50 lavoratori)
Tipologia corso | Numero ore | Data corso | Orario corso | Programma | Informazioni |
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Corso base | 32 | 10/04/2024 (8 ore) 12/04/2024 (8 ore) da definire (16 ore) | 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 | Programma | Richiedi |
Corso aggiornamento | 8 (aziende oltre 50 lavoratori) | 28/06/2024 | 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 | Programma | Richiedi |
Corso aggiornamento | 4 (aziende fino a 50 lavoratori) | 28/06/2024 | 14.00 - 18.00 | Programma | Richiedi |