Corsi di formazione per lavoratori
L’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici cui sono sottoposti.
L’accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nell Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025, ha integrato il suddetto art. 37, definendo in maniera più compiuta:

Il corso per lavoratori include un modulo di formazione generale di 4 ore (il quale costituisce credito formativo permanente) ed un modulo di formazione specifica di durata in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 17/o4/2025 (macrocategorie di rischio e corripondenze ATECO 2007):
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto
BASSO RISCHIO
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 può essere effettuata solo per le 4 ore di rischi generici e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale.
MEDIO RISCHIO
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 può essere effettuata solo per le 4 ore di rischi generici e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale.
RISCHIO ELEVATO
N.B. La formazione e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 può essere effettuata solo per le 4 ore di rischi generici e per le 6 ore di aggiornamento quinquennale.
Corsi di formazione per Preposti
La figura del preposto, come definita all’art. 2 comma 1 lett. e) del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), deve essere individuata dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 comma lett. b-bis.

L’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede una formazione obbligatoria per tale figura. L’accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025, ha integrato il suddetto art. 37, definendo in maniera più compiuta:
In questo caso non sarà necessario individuare la tipologia di rischio in quanto sia il corso base che l’aggiornamento sono identici per tutte le categorie di rischio. Si evidenzia che l’accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce che al percorso formativo per Preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
N.B. La formazione e-learning per Preposti, sia per quanto riguarda il corso base che l’aggiornamento, non è consentita.
Pertanto tale percorso formativo deve essere svolto o in presenza o in modalità sincrona.
Corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 prevede che in tutti i comparti lavorativi venga eletto o designato (a seconda se l’azienda supera o meno le quindici unità) un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il cui compito principale è quello di farsi portavoce delle problematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro nei confronti dell’azienda. L’art. 37 comma 11 dello stesso D.Lgs. 81/08 prevede corsi di formazione obbligatoria per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per una durata complessiva di 32 ore e aggiornamenti annuali di 4 ore (per aziende fino a 50 lavoratori) e 8 ore (per aziende che superano i 50 lavoratori)

Tipologia corso | Numero ore | Data corso | Orario corso | Programma | Informazioni |
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Corso base | 32 | 23/04/2025 (8 ore) 24/04/2025 (8 ore) da definire (16 ore) | 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 | Programma | Richiedi |
Corso aggiornamento | 8 (aziende oltre 50 lavoratori) | 25/06/2025 | 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 | Programma | Richiedi |
Corso aggiornamento | 4 (aziende fino a 50 lavoratori) | 25/06/2025 | 14.00 - 18.00 | Programma | Richiedi |