Dal 21 aprile 2018 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Tale regolamento, che abrogherà la Direttiva 89/686/CEE, non necessita di una specifica norma per essere recepita a livello nazionale (come accade invece nel caso di Direttive Europee), pertanto sarà immediatamente applicabile.

L’applicazione di tale Regolamento comporterà comunque una modifica dell’attuale panorama normativo italiano, in particolare:

– il D.Lgs. 475/92 emanato per il recepimento dlla precedente Direttiva 89/686/CEE

– il D.Lgs. 81/08 , in cui l’art. 76 si sostiene che i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92

In attesa di chiarimenti normativi al riguardo e in considerazione al fatto che dal 21 aprile il Regolamento (UE) 2016/425 sarà immediatamente applicabile, vale la pena soffermarsi su una importante modifica, cioè il fatto che i dispositivi di protezione dell’udito faranno parte della terza categoria e non più della seconda, come in precedenza.

Tale novità comporterà non solo la classificazione dei dispositivi di protezione dell’udito nella categoria dei cosiddetti “salvavita”, ma anche l’obbligo di addestramento per il loro utilizzo ( art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/08).